Altri contenuti - Accesso civico
Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla
disciplina ed alle modalità di esercizio dell'istituto
dell'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013,
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni della Società.
Si distingue in:
- Accesso civico semplice che consente a chiunque, senza
indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati
che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare
(Art. 5, c. 1).
- Accesso civico generalizzato che consente a chiunque,
senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni
e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente riilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis
del D.Lgs. 33/2013.
La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
Occorre compilare l'apposito modulo, indirizzarlo al Responsabile
della Trasparenza ed Anticorruzione, Avv. Laura Gilli ed inviarlo a:
Il procedimento di accesso civico
deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30
giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al
richiedente e agli eventuali controinteressati. La società, in caso
di esito positivo pubblica quanto richiesto sul portale
istituzionale e informa il richiedente circa l'avvenuta
pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento
ipertestuale.
Modulo per l'accesso civico semplice
Modulo per l'accesso civico generalizzato
Registro accesso civico